Compravendita: se l’immobile è pignorato risarcisce l’agenzia
MEDIAZIONE IMMOBILIARE
Compravendita: se l’immobile è pignorato risarcisce l’agenzia
Corte di cassazione - Sezione II civile - 19 settembre 2011 n. 19095
Durante lo svolgimento della attività di mediazione l'agente immobiliare deve muoversi seguendo l'ordinaria diligenza richiesta al professionista. E se non lo fa rischia una condanna per truffa e anche di dover risarcire la parte lesa. La Corte di cassazione con sentenza 19095/2011 ha confermato la condanna inflitta dalla Corte di appello di Bari ad una agenzia immobiliare per aver fatto sottoscrivere un contratto preliminare di acquisto di un immobile, con relativo anticipo e pagamento delle provvigioni, senza però aver informato l'acquirente che sull'immobile gravava una ipoteca giudiziale.
Per la Suprema Corte, che ha confermato le argomentazioni dei giudici dell'Appello, se è vero che il mediatore non è tenuto a svolgere indagini di natura tecnico giuridica, "come l'accertamento della libertà dell'immobile oggetto del trasferimento, mediante le visure catastali e ipotecarie", tuttavia "è comunque tenuto ad un obbligo di corretta informazione secondo il criterio della media diligenza professionale".
Ed è scattata anche la responsabilità dell'agente il quale, come risulta anche dal connesso procedimento penale arrivato a sentenza definitiva, "aveva assicurato la promissaria acquirente che l'immobile fosse libero da pesi, basandosi su dichiarazioni rese per iscritto dalla venditrice".
Compravendita: se l’immobile è pignorato risarcisce l’agenzia
Corte di cassazione - Sezione II civile - 19 settembre 2011 n. 19095
Durante lo svolgimento della attività di mediazione l'agente immobiliare deve muoversi seguendo l'ordinaria diligenza richiesta al professionista. E se non lo fa rischia una condanna per truffa e anche di dover risarcire la parte lesa. La Corte di cassazione con sentenza 19095/2011 ha confermato la condanna inflitta dalla Corte di appello di Bari ad una agenzia immobiliare per aver fatto sottoscrivere un contratto preliminare di acquisto di un immobile, con relativo anticipo e pagamento delle provvigioni, senza però aver informato l'acquirente che sull'immobile gravava una ipoteca giudiziale.
Per la Suprema Corte, che ha confermato le argomentazioni dei giudici dell'Appello, se è vero che il mediatore non è tenuto a svolgere indagini di natura tecnico giuridica, "come l'accertamento della libertà dell'immobile oggetto del trasferimento, mediante le visure catastali e ipotecarie", tuttavia "è comunque tenuto ad un obbligo di corretta informazione secondo il criterio della media diligenza professionale".
Ed è scattata anche la responsabilità dell'agente il quale, come risulta anche dal connesso procedimento penale arrivato a sentenza definitiva, "aveva assicurato la promissaria acquirente che l'immobile fosse libero da pesi, basandosi su dichiarazioni rese per iscritto dalla venditrice".
