Normative
Cosa sono le aste giudiziarie?
Le aste giudiziarie sono lo strumento atto alla vendita coattiva dei beni. Il nostro ordinamento, prevede infatti che qualora un privato o una società siano gravati da debiti insoluti, i beni loro intestati, possano essere oggetto di vendita forzata. In tal modo si assicura ai creditori il soddisfacimento del loro avere, e all'acquirente l'acquisizione dei diritti spettanti a colui che ha subito l'espropriazione, fatti salvi gli effetti del possesso di buona fede. Il codice di procedura civile
Articoli dal 474 al 632 (aggiornati alla Legge n° 52 del 24 Febbraio 2006)
LIBRO III - DEL PROCESSO DI ESECUZIONE
TITOLO I - DEL TITOLO ESECUTIVO E DEL PRECETTO
- art. 474 - Titolo esecutivo
- art. 475 - Spedizione in forma esecutiva.
- art. 476 - Altre copie in forma esecutiva.
- art. 477 - Efficacia del titolo esecutivo contro gli eredi.
- art. 478 - Prestazione della cauzione.
- art. 479 - Notificazione del titolo esecutivo e del precetto.
- art. 480 - Forma del precetto.
- art. 481 - Cessazione dell'efficacia del precetto.
- art. 482 - Termine ad adempiere.
TITOLO II - DELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA
CAPO - I - Dell'espropriazione forzata in generale
SEZIONE I - Dei modi e delle forme dell'espropriazione forzata in generale.
- art. 483 - Cumulo dei mezzi di espropriazione.
- art. 484 - Giudice dell'esecuzione.
- art. 485 - Audizione degli interessati.
- art. 486 - Forma delle domande e delle istanze.
- art. 487 - Forma dei provvedimenti del giudice.
- art. 488 - Fascicolo dell'esecuzione.
- art. 489 - Luogo delle notificazioni e delle comunicazioni.
- art. 490 - Pubblicità degli avvisi.
SEZIONE II - Del pignoramento.
- art. 491 - Inizio dell'espropriazione.
- art. 492 - Forma del pignoramento.
- art. 493 - Pignoramenti su istanza di più creditori.
- art. 494 - Pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario.
- art. 495 - Conversione del pignoramento.
- art. 496 - Riduzione del pignoramento.
- art. 497 - Cessazione dell'efficacia del pignoramento.
SEZIONE III - Dell'intervento dei creditori.
SEZIONE IV - Della vendita e dell'assegnazione.
- art. 501 - Termine dilatorio del pignoramento.
- art. 502 - Termine per l'assegnazione o la vendita del pegno.
- art. 503 - Modi della vendita forzata.
- art. 504 - Cessazione della vendita forzata.
- art. 505 - Assegnazione.
- art. 506 - Valore minimo per l'assegnazione.
- art. 507 - Forma dell'assegnazione.
- art. 508 - Assunzione di debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario.
SEZIONE V - Della distribuzione della somma ricavata.
- art. 509 - Composizione della somma ricavata.
- art. 510 - Distribuzione della somma ricavata.
- art. 511 - Domanda di sostituzione.
- art. 512 - Risoluzione delle controversie
CAPO II - Dell'espropriazione mobiliare presso il debitore
SEZIONE I - Del pignoramento.
- art. 513 - Ricerca delle cose da pignorare.
- art. 514 - Cose mobili assolutamente impignorabili.
- art. 515 - Cose mobili relativamente impignorabili.
- art. 516 - Cose pignorabili in particolari circostanze di tempo.
- art. 517 - Scelta delle cose da pignorare.
- art. 518 - Forma del pignoramento.
- art. 519 - Tempo del pignoramento.
- art. 520 - Custodia dei mobili pignorati.
- art. 521 - Nomina e obblighi del custode.
- art. 522 - Compenso del custode.
- art. 523 - Unione di pignoramenti.
- art. 524 - Pignoramento successivo.
SEZIONE II - Dell'intervento dei creditori.
- art. 525 - Condizione e tempo dell'intervento.
- art. 526 - Facoltà dei creditori intervenuti.
- art. 527 - Diritto dei creditori intervenuti alla distribuzione.
- art. 528 - Intervento tardivo.
SEZIONE III - Dell'assegnazione e della vendita.
- art. 529 - Istanza di assegnazione o di vendita.
- art. 530 - Provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione della vendita.
- art. 531 - Vendita di frutti pendenti o di speciali beni mobili.
- art. 532 - Vendita a mezzo di commissionario.
- art. 533 - Obblighi del commissionario.
- art. 534 - Vendita all'incanto.
- art. 534bis - Delega delle operazioni di vendita.
- art. 534ter - Ricorso al giudice dell'esecuzione.
- art. 535 - Prezzo base dell'incanto.
- art. 536 - Trasporto e ricognizione delle cose da vendere.
- art. 537 - Modo dell'incanto.
- art. 538 - Nuovo incanto.
- art. 539 - Vendita o assegnazione degli oggetti d'oro e d'argento.
- art. 540 - Pagamento del prezzo e rivendita.
SEZIONE IV - Della distribuzione della somma ricavata.
CAPO III - Dell'espropriazione presso terzi.
SEZIONE I - Del pignoramento e dell'intervento.
- art. 543 - Forma del pignoramento.
- art. 544 - Pegno o ipoteca a garanzia del credito pignorato.
- art. 545 - Crediti impignorabili.
- art. 546 - Obblighi del terzo.
- art. 547 - Dichiarazione del terzo.
- art. 548 - Mancata o contestata dichiarazione del terzo.
- art. 549 - Accertamento dell'obbligo del terzo.
- art. 550 - Pluralità di pignoramenti.
- art. 551 - Intervento.
SEZIONE II - Dell'assegnazione e della vendita.
- art. 552 - Assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo.
- art. 553 - Assegnazione e vendita di crediti.
- art. 554 - Pegno o ipoteca a garanzia del credito assegnato.
CAPO IV - Dell'espropriazione immobiliare.
SEZIONE I - Del pignoramento.
- art. 555 - Forma del pignoramento.
- art. 556 - Espropriazione di mobili insieme con immobili.
- art. 557 - Deposito dell'atto di pignoramento.
- art. 558 - Limitazione dell'espropriazione.
- art. 559 - Custodia dei beni pignorati.
- art. 560 - Modalità di nomina e revoca del custode. Modo della custodia.
- art. 561 - Pignoramento successivo.
- art. 562 - Inefficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione.
SEZIONE II - Dell'intervento dei creditori.
- art. 563 - Condizioni e tempo dell'intervento.
- art. 564 - Facoltà dei creditori intervenuti.
- art. 565 - Intervento tardivo.
- art. 566 - Intervento dei creditori iscritti e privilegiati.
SEZIONE III - Della vendita e dell'assegnazione.
§ Disposizioni generali.
- art. 567 - Istanza di vendita.
- art. 568 - Determinazione del valore dell'immobile.
- art. 569 - Provvedimento per l'autorizzazione della vendita.
§ Vendita senza incanto.
- art. 570 - Avviso della vendita.
- art. 571 - Offerte d'acquisto.
- art. 572 - Deliberazione sull'offerta.
- art. 573 - Gara tra gli offerenti.
- art. 574 - Provvedimenti relativi alla vendita.
- art. 575 - Termine delle offerte senza incanto.
§ Vendita con incanto.
- art. 576 - Contenuto del provvedimento che dispone la vendita.
- art. 577 - Indivisibilità dei fondi.
- art. 578 - Delega a compiere la vendita.
- art. 579 - Persone ammesse agli incanti.
- art. 580 - Prestazione della cauzione.
- art. 581 - Modalità dell'incanto.
- art. 582 - Dichiarazione di residenza o elezione di domicilio dell'aggiudicatario.
- art. 583 - Aggiudicazione per persona da nominare.
- art. 584 - Offerte dopo l'incanto.
- art. 585 - Versamento del prezzo.
- art. 586 - Trasferimento del bene espropriato.
- art. 587 - Inadempienza dell'aggiudicatario.
- art. 588 - Termine per l'istanza di assegnazione.
- art. 589 - Istanza di assegnazione.
- art. 590 - Provvedimento di assegnazione.
- art. 591 - Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuovo incanto.
- art. 591bis - Delega delle operazioni di vendita
- art. 591ter - Ricorso al giudice dell'esecuzione.
SEZIONE IV - Dell'amministrazione giudiziaria.
- art. 592 - Nomina dell'amministratore giudiziario.
- art. 593 - Rendiconto.
- art. 594 - Assegnazione delle rendite.
- art. 595 - Cessazione dell'amministrazione giudiziaria.
SEZIONE V - Della distribuzione della somma ricavata.
- art. 596 - Formazione del progetto di distribuzione.
- art. 597 - Mancata comparizione.
- art. 598 - Approvazione del progetto.
CAPO V - Dell'espropriazione di beni indivisi.
TITOLO III - DELL'ESECUZIONE PER CONSEGNA O RILASCIO.
- art. 605 - Precetto per consegna o rilascio.
- art. 606 - Modo della consegna.
- art. 607 - Cose pignorate.
- art. 608 - Modo del rilascio.
- art. 608bis - Estinzione dell'esecuzione per rinuncia della parte istante.
- art. 609 - Provvedimenti circa i mobili estranei all'esecuzione.
- art. 610 - Provvedimenti temporanei.
- art. 611 - Spese dell'esecuzione.
TITOLO IV - DELL'ESECUZIONE FORZATA DEGLI OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE.
- art. 612 - Provvedimento.
- art. 613 - Difficoltà sorte nel corso dell'esecuzione.
- art. 614 - Rimborso delle spese.
TITOLO V - DELLE OPPOSIZIONI
Capo I - Delle opposizioni del debitore e del terzo assoggettato all'esecuzione.
SEZIONE I - Delle opposizioni all'esecuzione
- art. 615 - Forma dell'opposizione.
- art. 616 - Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione.
SEZIONE II - Delle opposizioni agli atti esecutivi
SEZIONE III - Opposizioni in materia di lavoro, di previdenza e di assistenza
Capo II - Delle opposizioni di terzi
- art. 619 - Forma dell'opposizione.
- art. 620 - Opposizione tardiva.
- art. 621 - Limiti della prova testimoniale.
- art. 622 - Opposizione della moglie del debitore.
TITOLO VI - DELLA SOSPENSIONE E DELL'ESTINZIONE DEL PROCESSO.
Capo I - Della sospensione del processo
- art. 623 - Limiti della sospensione.
- art. 624 - Sospensione per opposizione all'esecuzione.
- art. 624bis - Sospensione su istanza delle parti.
- art. 625 - Procedimento.
- art. 626 - Effetti della sospensione.
- art. 627 - Riassunzione.
- art. 628 - Sospensione del termine d'efficacia del pignoramento.
